Art. 3.

      1. Alla data di entrata in funzione della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, i procedimenti penali e civili, territorialmente di competenza di tale sezione e pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi al tribunale di Foggia, sono devoluti alla competenza della sezione stessa.
      2. Restano di competenza del tribunale di Foggia gli affari civili e penali per i quali alla data di entrata in vigore della

 

Pag. 4

presente legge è stata fissata l'udienza di discussione o è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio a tutti gli imputati.